Fatevelo mettere per iscritto...

02.04.2016 19:29

...L’impiegato al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato è tenuto a darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale.

L’impiegato al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato è tenuto a darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”).

Comunque, è stato evidenziato in giurisprudenza che l’esercizio del diritto di rimostranza – in base al quale in ipotesi di ordine palesementeillegittimo il dipendente subordinato può chiedere che tale ordine venga rinnovato per iscritto, con la conseguenza che di esso ne risponde a tutti gli effetti il superiore gerarchico – non può essere esercitato nei confronti di ogni ordine che si suppone illegittimo, ma solo in relazione ad un ordine che comporti “responsabilità” , per cui tale diritto non è esercitatile nel caso che il provvedimento sia solo lesivo dell’interesse dell’impiegato, avendo la norma la sola funzione di trasferire la responsabilità dell’atto sul superiore gerarchico che lo ha impartito(cfr. TAR Abruzzo Pescara, 24.5.2002, n. 518), tenuto anche conto che l’ordine, anche se oggetto di rimostranza, deve comunque essere eseguito fino a che non sia stato annullato o ne è stata sospesa l’esecuzione (Cfr. C.d.S., V, 16.10.02, n.5602); ancora, è stato osservato come il potere di rimostranza contro un ordine (in ipotesi illegittimo) neppure è esercitabile , ove la sua esecuzione non comporti responsabilità per l’impiegato ed abbia ad oggetto l’osservanza di un obbligo d’ufficio (cfr. C.d.S., sez.II, 22.2.89, n. 146).