Il Nuovo Canone RAI 2016...
A quanto ammonta il canone annuo per il 2016?
Il canone annuo è stato ridotto a 100 euro.
Chi deve pagare il canone tv?
Secondo quanto dispone l'art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone tv deve essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 - Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).
L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Si, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata.
Quest’anno riceverò il bollettino di pagamento?
No, il primo addebito nella fattura elettrica avverrà con la prima bolletta successiva al 1 luglio 2016. L’importo annuo del canone è ridotto ad euro 100 (nel 2015 era di euro 113,50). Inoltre verrà addebitato in bolletta ratealmente.
L’importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima fattura elettrica dell’anno?
No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni bolletta vengono addebitate la rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016
Con quali modalità deve essere presentata la dichiarazione di non detenzione del tv?
Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione del tv saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV deve pagare il canone?
No, perché solo apparecchi atti od adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).
Ho affittato un TV, devo pagare ugualmente il canone tv?
Sì, in quanto il canone tv è dovuto per la semplice detenzione dell’apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246).
Ho una seconda casa: devo pagare un altro canone tv?
No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Il limite reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?
Per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 è destinata all’ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Le modalità di fruizione dell’esenzione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
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