Il TFR la vergogna...
Bisogna che il SINDACATO intervenga decisamente su questo tema.
Ancora una volta, l' estensione al pubblico di norme già in vigore per i privati avviene in modo parziale e selettivo, riservando ai dipendenti pubblici solo gli aspetti punitivi e derogando quelli che potrebbero comportare miglioramenti. Il fatto:
L’art. 2120 c.c., comma 6, stabilisce “il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta”; il successivo comma 8, a sua volta prevede “la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile”.
La norma, dunque, fa espresso riferimento al solo TFR e non ai diversi regimi di trattamento di fine servizio operanti nel servizio del pubblico impiego, quale l’indennità di buona uscita di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973, caratterizzata da un diverso regime giuridico. Con la circolare n. 17 dell'8-10-2010, l'inpdap ha illustrato i contenuti e le modalità applicative delle nuove regole in materia di TFS e di TFR per i pubblici dipendenti, introdotte dai commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 12 della legge 122/2010 ed in vigore a partire dall'1.1.2011.
Davvero un modo singolare di applicare l'articolo 2120 del codice civile, in nome della tanto decantata uguaglianza fra dipendenti pubblici e privati.
Ancora una volta, l' estensione al pubblico di norme già in vigore per i privati avviene in modo parziale e selettivo, riservando a noi solo gli aspetti punitivi e derogando quelli che potrebbero comportare miglioramenti.
Ricordiamo infine che il principio secondo cui la L. n. 53 del 2000, art. 7, comma 1, non amplia, sotto il profilo soggettivo, l’ambito degli aventi diritto all’anticipazione del TFR, non determinando alcuna equipollenza tra il TFR e il TFS, è stato sancito dalla Sentenza Corte Cass. n. 24474-2011.
Occorre che il Governo di ponga rimedio a tale disparità. Un impegno ed una battaglia che il CSA Ente Regione Piemonte si assume ed intende sollevare a livello nazionale.