LEGITTIMA DIFESA, ECCO COSA CAMBIA...

29.03.2019 15:29

DIFESA SEMPRE LEGITTIMA:

Nei casi di legittima difesa domiciliare si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Inoltre si considera "sempre in stato di legittima difesa" chi, all'interno del domicilio (o nel negozio o nello studio professionale), respinge l'intrusione da parte di una o più persone "posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica". Affinché scatti la legittima difesa quindi non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.

NON PUNIBILE CHI È IN STATO DI GRAVE TURBAMENTO:

Il testo, affrontando i casi di eccesso colposo di legittima difesa, esclude la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità "in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".

SOSPENSIONE PENA SOLO DOPO RISARCIMENTO DANNI:

altra modifica all’attuale normativa sulla legittima difesa viene introdotta con l’articolo 3, che prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

VIOLAZIONE DI DOMICILIO, FURTO E RAPINA:

È elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per questo reato. Nel caso in cui la violazione è commessa con violenza su cose o persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, l'attuale pena da uno a cinque anni è innalzata da due a sei anni.

FURTO O SCIPPO

Per questi delitti la pena detentiva è inasprita nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni.

RAPINA

La pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Sanzioni maggiori anche per le ipotesi aggravate e pluriaggravate.

NESSUNA AZIONE CIVILE RISARCITORIA

chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente. In sostanza, la riforma fa sì che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile.

PATROCINIO GRATUITO E SPESE DI GIUSTIZIA:

Viene esteso a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. Lo Stato può però rifarsi delle spese anticipate se, una volta riaperte le indagini, la persona sia poi condannata in via definitiva.

PRIORITÀ NEI PROCESSI:

l’ultimo articolo della riforma interviene sul codice di procedura penale affinché «nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose».

COSA PREVEDEVA IL VECCHIO ORDINAMENTO

L’articolo 52 del codice penale italiano prima della riforma stabiliva che “non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”. Nel 2006, alla norma era stato aggiunto un secondo comma che regola i casi in cui si utilizzi un’arma legittimamente detenuta nel corso di una violazione di domicilio o di altra proprietà (luoghi dove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale) e prevedeva, anche qui, una “rapporto di proporzione”. Per essere applicata, infatti, la legittima difesa doveva essere “necessaria” e “proporzionata” all’offesa, come rimarcato anche dalla Corte di Cassazione in più occasioni. Se si violavano questi principi, si cadeva nell’articolo 55, cioè l’eccesso colposo.